STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA SOCIALE DILETTANTISTICA
CICLISTICA VALDARBIA - LA POPOLARE
TITOLO I
Denominazione - sede
ART. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un’associazione sportiva sociale dilettantistica “Ciclistica Valdarbia La Popolare”, associazione senza finalità di lucro e al di sopra di ogni spirito di parte ed idea politica, che riunisce tutti cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.
L'Associazione ha sede in Monteroni d’Arbia, via Roma n. 261.
Essa aderisce accettandone lo statuto, all’Unione Italiana Sport per tutti e alle sue strutture periferiche.
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti al Coni (Comitato Olimpico Nazionale), alle federazioni sportive nazionali e simili, sia nazionali che locali. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all’estero.
TITOLO II
Scopo - Oggetto
ART. 2
L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici, si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali. Si propone inoltre di favorire sia a livello ricreativo che agonistico, la pratica e lo sviluppo dello sport del ciclismo sia su strada che fuoristrada.
ART. 3
Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2 l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:
a) promuovere e sviluppare attività ciclistiche a livello dilettantistico;
b) gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive, di vario genere;
c) organizzare squadre ciclistiche per la partecipazione a, gare ,campionati, manifestazioni ed iniziative che riguardano questo sport;
d) partecipare attivamente all’approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare ciclistiche, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
e) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati.
Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
• allestire e gestire punti di ristoro, bar, e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
• effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
• esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
• svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.
TITOLO III
Soci
ART. 4
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
ART. 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all’Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART. 6
La qualità di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare all’ elezione degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.
ART. 7
II soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
TITOLO IV
Recesso - Esclusione
ART. 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
ART. 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- che si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
ART. 10
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera ad eccezione del caso previsto al punto due dell’art.9.
Il socio escluso può presentare ricorso scritto, tramite lettera indirizzata all'associazione, entro 15 gg dalla data di ricevimento della lettera di esclusione.
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, entro 15 gg dalla data di ricevimento del ricorso, dovrà riunirsi e deliberare in merito all'accettazione o meno dello stesso, inviando al socio specifica comunicazione contenente l'esito della delibera.
TITOLO V
Fondo Comune
ART. 11
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono, inoltre, il fondo comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.
Esercizio Sociale
ART. 12
L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
TITOLO VI
Organi dell’Associazione
ART. 13
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
Assemblee
ART. 14
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima dell’adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
ART. 15
L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) procede alla nomina delle cariche sociali;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, o da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
ART. 16
L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione con la nomina dei liquidatori.
ART. 17
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre/quinti degli associati.
ART. 18
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.
Consiglio Direttivo
ART. 19
Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri scelti fra gli associati, che non ricoprano analoghe cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva ( pena decadenza dell’incarico).
I componenti del Consiglio restano in carica due anni, sono rieleggibili e non possono percepire compensi di alcun tipo per l’incarico svolto. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 4 membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza. o altra idonea forma di comunicazione ( e-mail, telefono ecc.)
Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
b) redigere il bilancio consuntivo e predisporre bilanci preventivi;
c) compilare i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e esclusione degli associati;
f) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si articola la vita dell’Associazione;
h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
ART. 20
In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Presidente
ART. 21
Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART. 22
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali assemblea, Libro verbali consiglio direttivo e Libro soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico- finanziari annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale,devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
TITOLO VII
Scioglimento
ART. 23
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.
ART. 24
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili,estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità sportive di utilità generale, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Norma finale
ART. 25
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
MONTERONI D’ARBIA 12/11/2003
IL PRESIDENTE: Ferruccio Carmignani
IL SEGRETARIO: Luciano Pioli